|

per il funzionamento dell’
Associazione Pro Loco Cornigliano (P.L.C.)
Art. 1 (pubblicità assemblee)
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è
convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio
Direttivo e diramata con invito pubblicizzato via internet sul web,
via e-mail e affisso in bacheca sociale contenente le indicazioni
della sede, data, ora, e ordine del giorno. L'avviso deve essere
inviato almeno quindici giorni prima della data fissata. Nell’ordine
del giorno, sia per il Consiglio Direttivo che per l’Assemblea, non
può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le eventuali
richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno inscritte
nell’ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 2 (partecipazione assemblee)
All’Assemblea possono partecipare tutti i soci
regolarmente iscritti che abbiano versato la quota sociale anche per
l’anno in cui si tiene l’Assemblea almeno trenta giorni prima lo
svolgimento della stessa.
Art. 3 (assemblee)
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente
dell’Associazione con l’assistenza del Segretario.
Il rinnovo delle cariche sociali avviene di norma con
voto segreto può altresì avvenire con voto palese (alzata di mano)
se a richiederlo sono almeno la maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto. Se si decide per il voto segreto l’Assemblea nomina
un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di
cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al
voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere
candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal
Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.
Nell’assemblea sono consentite due deleghe, che
vengono accettata dal Presidente dell’Assemblea o del Seggio
elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto
tale autentica la firma del delegante. Per modifiche statutarie e
dei regolamenti non è consentita alcuna delega.
Art. 4 (votazioni)
Nelle elezioni delle cariche sociali ogni elettore
può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei
seggi da assegnare. Le indicazioni eccedenti sono da considerare
nulle, come vanno annullate le schede, che dovessero contenere
evidenti segni di riconoscimento. La disponibilità dei soci a
candidarsi verrà raccolta da un Comitato Elettorale formato da tre a
cinque soci scelti tra quelli presenti all’assemblea.
Ogni candidato deve manifestare la sua volontà a
candidarsi al Comitato Elettorale almeno 15 giorni prima della
votazione fissata dall’Assemblea; il Comitato la consegnerà al
Presidente del Seggio. La richiesta di candidatura può essere
avanzata per un solo organismo da eleggere. L’Assemblea stabilisce
tempi e modi delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano
conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti,
risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione;
quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i
soci che hanno diritto di voto.
Art. 5 (surroghe)
La surroga per membri decaduti deve essere effettuata
secondo le modalità previste dallo Statuto.
Nel caso che decada la maggioranza dei membri
assegnati, il Presidente uscente convoca, pur in assenza di delibera
consiliare, l’Assemblea dei soci per il ripristino dell’organismo
decaduto entro il tempo massimo di trenta giorni. In assenza di ciò,
la Pro Loco viene commissariata dall’UNPLI regionale.
Art. 6 (spese)
In caso di rimborso spese riconosciute e deliberate,
inerenti i trasporti, il rimborso deve essere pari al costo corrente
di un quinto del costo della benzina super per chilometro.
Art. 7 (consiglio)
Il Consiglio è tenuto a riunirsi almeno una volta
ogni sessanta giorni. Il Consigliere che dovesse risultare assente
per tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, con
delibera del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto e
surrogato secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente
Regolamento, nella seduta successiva all’evento maturato. Se il
Consiglio non provvede tempestivamente all’atto dovuto, lo stesso
s’intende decaduto con provvedimento di commissariamento da parte
dell’UNPLI regionale.
Art. 8 (nuovi soci)
Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro sessanta
giorni dalla presentazione le istanze di nuovi soci; l’accettazione
deve essere comunicata al socio aspirante entro dieci giorni dalla
delibera; la quota prevista deve essere versata entro trenta giorni
dalla delibera, pena la decadenza da socio.
La quota stabilita può essere versata contestualmente
all’istanza di iscrizione.
Art. 9 (delibere)
Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei
verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le
iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la
personale responsabilità degli amministratori, che l’hanno assunte.
Art. 10 (ricorsi)
Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai
fini istituzionali da parte degli Organi sociali, si può inoltrare
ricorso al Presidente della P.L.C. o al Comitato Regionale, che
assumeranno le necessarie determinazioni.
Art. 11 (documenti)
Tutta la documentazione amministrativa della Pro Loco
è sotto la diretta custodia del Presidente e del Segretario. I
registri vanno vidimati dal Presidente e timbrati con il sigillo
dell’Associazione in ogni loro pagina.
Art. 12 (atto costitutivo)
L’atto costitutivo con l’annesso regolamento va
depositato presso l’UNPLI regionale.
Art. 13 (rendiconti finanziari)
La mancata approvazione dei rendiconti e/o relazioni
finanziarie nei termini previsti, senza gravi e certificati motivi,
di cui deve essere data comunicazione al Presidente Regionale dell’UNPLI,
comporta automaticamente la decadenza degli Organi amministrativi e
il commissariamento della Pro Loco da parte dell’UNPLI regionale.
Genova
Cornigliano 05 febbraio ’10
|