Art.1
DENOMINAZIONE - SEDE
In data 26
febbraio 2010 si è
costituita presso la Villa
Gentile-Bickley, sede della
Civica Biblioteca Guerrazzi,
in Via Cervetto, 35 a Genova
Cornigliano l'associazione
turistica e culturale di
promozione sociale
denominata Pro Loco
Cornigliano nel comune di
Genova con sede legale
presso lo studio tecnico
Cartabianca Via Cornigliano
35/6 sc. A a Genova
Cornigliano, di seguito
anche denominata P.L.C.
L'associazione può
modificare liberamente la
suddetta sede, secondo le
esigenze operative ed
organizzative. La durata
della PLC è da intendersi
illimitata fino a
scioglimento della stessa.
Art.2
FINALITA'
La P.L.C. è
un'associazione su base
volontaria di natura
privatistica senza scopo di
lucro, democratica, laica,
pluralista e apartitica ma
con rilevanza pubblica e
finalità di promozione
sociale, turistica, di
valorizzazione e
salvaguardia delle cose
d’interesse artistico e
storico particolarmente
riferite alla presenza, sul
territorio di Cornigliano,
Coronata e Campi di un
patrimonio storico
monumentale rappresentato da
numerose ville
rinascimentali (a
Cornigliano vi è la più alta
concentrazione cittadina),
abbazie, oratori, santuari,
ecc...; la P.L.C. intende
rivalorizzare e tutelare la
natura e l’ambiente nelle
delegazioni di Cornigliano,
Coronata e Campi gravemente
penalizzate, per oltre
sessant’anni, dalla presenza
di fabbriche altamente
inquinanti; la P.L.C.
promuove la cultura, l’arte
e la difesa dei Diritti
Civili; la P.L.C. promuove
l’attività sportiva
dilettantistica e
l’enogastronomia nelle
delegazioni di Cornigliano,
Coronata e Campi nel Comune
di Genova
La P.L.C. si
propone per una interazione
sinergica con tutte le
associazioni presenti sul
territorio di Cornigliano,
Coronata e Campi nel Comune
di Genova.
La P.L.C.,
nei limiti delle sue
disponibilità economiche,
intende effettuare donazioni
a scopo di beneficenza.
La P.L.C. si
prefigge anche il fine di
integrare e far conoscere
tra loro, attraverso un
comune amore ed interesse
per il territorio che li
ospita, le diverse culture
ed etnie presenti a
Cornigliano, Coronata e
Campi.
ART.3 COMPITI
E OBIETTIVI
La Pro Loco
per il conseguimento delle
finalità di cui all'art.2,
autonomamente e/o in
collaborazione con il Comune
di Genova, la Provincia di
Genova, la Regione Liguria,
l’Università di Genova, le
scuole di Cornigliano,
Coronata e Campi, gli
Operatori Economici
Corniglianesi e altre
associazioni ed Enti
pubblici e privati:
a) promuove
la cultura dell'accoglienza
e dell'informazione dei
residenti e degli ospiti
anche con l'apertura di
appositi sportelli;
b) organizza
iniziative utili allo
sviluppo della conoscenza
delle attrattive di
Cornigliano, Coronata e
Campi ed opera per la
migliore gestione dei
servizi di interesse
turistico e sociale;
c)
contribuisce al
miglioramento della qualità
della vita nelle delegazioni
di Cornigliano, Coronata e
Campi nel Comune di Genova.;
d) sviluppa
attività di carattere
sociale;
e) promuove
manifestazioni culturali,
organizza convegni, concerti
e lotterie e può gestire
circoli nell'ambito delle
delegazioni di Cornigliano,
Coronata e Campi.
Art. 4
PRESTAZIONI DEI SOCI
La P.L.C. si
avvale prevalentemente delle
attività prestate in forma
volontaria, libera e
gratuita dei propri soci per
il perseguimento dei suoi
fini istituzionali. La
P.L.C., in caso di
particolari necessità, può
assumere lavoratori
dipendenti e/o avvalersi di
prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo
ai propri soci. Tutte le
cariche della P.L.C. sono
gratuite.
Il Consiglio
Direttivo delibera e decide
in merito a quanto previsto
dal presente articolo e può
prevedere dei rimborsi delle
spese documentate sostenute
dai soci o da persone che
hanno operato per la P.L.C.
nell’ambito delle sue
attività istituzionali.
Art.5 SOCI –
DIRITTI E DOVERI
I soci della
P.L.C. si distinguono in:
a)soci
Ordinari,
b)soci
Sostenitori,
c)soci
Onorari.
L’ammissione
di un nuovo socio è decisa,
senza obbligo di rendere
nota la motivazione, dal
Consiglio Direttivo della
P.L.C. per richiesta scritta
del candidato, entro trenta
giorni dalla stessa e dietro
versamento della quota
sociale.
Possono
essere soci Ordinari tutti i
residenti nel Comune di
Genova e tutti coloro che
per motivazioni varie (in
via esemplificativa
villeggianti, trasferisti,
ex residenti) possano essere
interessati all’attività
della P.L.C..
Possono
essere soci Sostenitori
coloro che, oltre alla quota
ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie
straordinarie.
Possono
essere soci Onorari le
persone che sono
riconosciute tali dal
Consiglio Direttivo per
meriti particolari acquisiti
a favore o nella vita della
P.L.C.; il riconoscimento è
perpetuo, da diritto di
assistere, senza diritto di
voto, alle riunioni del
Consiglio Direttivo e
all’Assemblea dei Soci,
comporta l’esonero dal
pagamento della quota
annuale.
Tutti i soci,
purché maggiorenni al
momento dell’Assemblea,
hanno diritto di:
a)voto per
eleggere gli organi
direttivi della P.L.C.,
purché in regola con il
versamento della quota
sociale avvenuto almeno
trenta giorni prima della
data fissata per lo
svolgimento dell’Assemblea;
b)essere
eletti alle cariche
direttive della P.L.C.;
c)voto per
l’approvazione e le
modifiche dello statuto e
dei regolamenti della P.L.C.,
purché in regola con il
versamento della quota
sociale avvenuto almeno
trenta giorni prima della
data fissata per lo
svolgimento dell’Assemblea;
d)ricevere la
tessera della P.L.C.;
e)frequentare
i locali della sede sociale;
f)ricevere le
pubblicazioni della P.L.C.;
g) ad
ottenere tutte le
facilitazioni che comportano
la qualifica di socio di una
P.L. U.N.P.L.I. in occasione
delle attività promosse o/ed
organizzate dalla P.L.C.
stessa.
I soci hanno
il dovere di:
a)rispettare
lo statuto ed i regolamenti
della P.L.C.;
b)versare nei
termini, entro l’anno
solare, la quota sociale;
c)non operare
in concorrenza con
l’attività della P.L.C.
.
d)le quote e
i contributi associativi
sono intrasmissibili fatta
eccezione dei trasferimenti
a causa di decesso del
socio.
La qualifica
di socio si perde per
dimissioni, per mancato
pagamento della quota
associativa, per decesso o
per esclusione deliberata
dal Consiglio Direttivo in
caso di indegnità del socio
a causa di attività
pregiudizievole
dell’immagine della P.L.C. o
incompatibile con le
attività svolte dalla P.L.C.
o per procedimenti
giudiziari in atto.
Non esistono
soci di diritto o membri di
diritto del consiglio
direttivo.
Art.6 ORGANI
Sono organi
della P.L.C.:
a)L’Assemblea
dei Soci;
b)Il
Consiglio Direttivo;
c)Il
Presidente;
d)Il
Segretario;
e)Il
Tesoriere;
f)Il Collegio
dei Revisori dei Conti;
g)Il Collegio
dei Probiviri (eventuale);
h)Il
Presidente onorario
(eventuale).
Tutte le
cariche sono gratuite.
Art. 7
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea:
a)rappresenta
l’universalità dei soci e le
sue decisioni, prese in
conformità alla legge e al
presente statuto, obbligano
i soci;
b)ha il
compito di dare le direttive
per la realizzazione delle
proprie finalità;
c)è composta
di tutti i soci, in regola
con la quota sociale
dell’anno in cui si svolge
l’assemblea;
d)è ordinaria
e straordinaria. Le
assemblee sia ordinarie sia
straordinarie sono
presiedute dal Presidente
della P.L.C. (o in sua
assenza dal vice
Presidente), assistito dal
Segretario. In caso di
assenza di entrambi,
l’assemblea elegge tra i
soci presenti il Presidente;
allo stesso modo l’assemblea
eleggerà un Segretario, in
caso di assenza del
Segretario della P.L.C.
Ogni socio
esprime un voto soltanto;
sono consentite due deleghe
di altri soci.
L’assemblea
ordinaria:
a)è convocata
almeno una volta l’anno per
le decisioni di sua
competenza, delibera sul
rendiconto consuntivo
dell’anno precedente e sulla
formazione della relazione
finanziaria preventiva
(l’esercizio sociale inizia
il 1° gennaio e termina il
31 dicembre), sul programma
di attività e sulle proposte
del Consiglio Direttivo o
dei soci;
b)deve essere
convocata, entro il mese di
marzo per l’approvazione del
rendiconto finanziario
consuntivo e preventivo;
c)deve essere
convocata, per le elezioni
delle cariche sociali,almeno
trenta
giorni prima
della scadenza del mandato;
d)è indetta
con avviso (data, ora, luogo
e ordine del giorno),
portato a conoscenza dei
soci, almeno quindici giorni
prima della data fissata,
consegnato a mano o a mezzo
posta o e-mail, affisso
nella sede della P.L.C. o
all’Albo Pretorio del
Comune, pubblicizzato nella
bacheca sociale del sito Web
della P.L.C.; il Presidente
ed il Consiglio Direttivo
stabiliranno insieme le
modalità di convocazione per
ciascuna assemblea;
e)è valida,
in prima convocazione, con
la partecipazione di almeno
la metà dei soci e delibera
con voto favorevole della
metà più uno dei voti
espressi; è valida, in
seconda convocazione, da
indirsi qualunque sia il
numero dei partecipanti e
delibera con voto favorevole
della metà più uno dei voti
espressi. La convocazione,
quando se ne ravvisi la
necessità, può essere
richiesta in maniera scritta
dalla maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo o da
almeno un terzo dei soci.
L'assemblea
dei soci è considerata
straordinaria soltanto
quando si riunisce per
deliberare sulle modifiche
dello Statuto sociale, sulla
trasformazione o sullo
scioglimento
dell'associazione ed è
convocata con avviso (data,
ora, luogo e ordine del
giorno), portato a
conoscenza dei soci, almeno
quindici giorni prima della
data fissata, consegnato a
mano o a mezzo posta o
e-mail, pubblicato su sito
web o affisso nella sede
della P.L.C., o all’Albo
Pretorio del Comune; il
Presidente ed il Consiglio
Direttivo stabiliranno
insieme le modalità di
convocazione per ciascuna
assemblea. La richiesta di
convocazione dell’assemblea
straordinaria potrà
provenire dal Presidente
quando ne ravvisi la
necessità, in seguito alla
richiesta scritta dalla
maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo o di
almeno un terzo dei soci.
L'assemblea
straordinaria è valida sia
in prima che in seconda
convocazione, con il voto
favorevole della maggioranza
dei partecipanti e la
presenza di almeno i due
terzi dei soci iscritti,
salvo l'ipotesi di
scioglimento nel qual caso è
valida sia in prima sia in
seconda convocazione, solo
con il voto favorevole della
maggioranza dei partecipanti
e la presenza di almeno i
quattro quinti dei soci
iscritti.
Delle
riunioni assembleari e
relative delibere dovrà
essere redatto apposito
verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario,
consultabile da tutti i soci
presso la sede sociale.
Art.8 IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio
Direttivo:
a)Il
Consiglio Direttivo è
formato da un numero dispari
(almeno cinque), stabilito
dall’Assemblea prima delle
votazioni, di membri eletti
a votazione di norma segreta
dall’Assemblea stessa. Tutti
i soci, iscritti da trenta
giorni, possono essere
eletti; sono eletti coloro
che hanno riportato il
maggior numero dei voti, in
caso di parità è eletto il
più anziano di militanza;
b)resta in
carica quattro anni e tutti
i membri sono rieleggibili;
c)si riunisce
almeno quattro volte l’anno
e ogni qualvolta lo ritenga
opportuno il Presidente o a
seguito di richiesta scritta
da almeno due terzi dei
membri;
d)può
decidere dei rimborsi delle
spese sostenute e
documentate, relativi alle
attività statutarie;
e)è investito
dei poteri per la gestione
ordinaria della P.L.C. ed in
particolare gli sono
riconosciute tutte le
facoltà per il
raggiungimento delle
finalità sociali che non
siano dalla legge o dal
presente statuto riservate,
in modo tassativo,
all’Assemblea;
f)stabilisce
la quota sociale annuale da
versare;
g)predispone
i regolamenti interni per
l'organizzazione ed il
funzionamento delle varie
attività, ivi compresi
quelli delle elezioni degli
organi statutari.
Per la
validità delle deliberazioni
occorre la presenza
effettiva della metà più uno
dei membri del Consiglio
Direttivo e il voto
favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di
parità è decisivo il voto
del Presidente.
Spetta al
Consiglio Direttivo la
gestione del patrimonio
sociale, la formazione della
relazione finanziaria di
previsione con relativo
programma di attuazione, la
stesura del rendiconto
economico finanziario
consuntivo e preventivo e
della relazione
dell’attività svolta.
I consiglieri
che risultano, senza
giustificazione motivata,
assenti per tre sedute
consecutive, possono essere
dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio
Direttivo il quale provvede
alla surrogazione dei
medesimi.
In caso di
vacanza, per qualsiasi
motivo, i consiglieri
mancanti saranno sostituiti
con i soci che, secondo i
risultati delle elezioni,
seguono immediatamente i
membri eletti. Se non vi
sono più soci da utilizzare
per la surrogazione potrà
essere indetta una nuova
assemblea elettiva per
l’integrazione del Consiglio
Direttivo, qualora ne sia
compromessa la sua
funzionalità. Solamente nel
caso che la vacanza dei
componenti del Consiglio
Direttivo sia contemporanea
e riguardi la metà più uno
dei soci, l’intero Consiglio
Direttivo sarà considerato
decaduto ed il Presidente
dovrà, entro un mese dal
verificarsi della vacanza,
indire l’assemblea elettiva
per l’elezione di un nuovo
Consiglio Direttivo.
Delle
riunioni consiliari dovrà
essere redatto apposito
verbale, approvato di volta
in volta dal Consiglio
stesso e firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Art.9 IL
PRESIDENTE
Il Presidente
della P.L.C.:
a)è
scelto dal Consiglio
Direttivo nella sua prima
riunione con votazione di
norma a scrutinio segreto;
b)dura in
carica per lo stesso periodo
di vigenza del Consiglio
Direttivo. Può essere
riconfermato. In caso di
assenza o impedimento
temporaneo sarà sostituito
dal vice Presidente, eletto
come sopra al punto a). In
caso di impedimento
definitivo sarà dichiarato
decaduto dal Consiglio che
provvederà all’elezione di
un nuovo Presidente;
c)ha la
responsabilità
dell’amministrazione della
P.L.C., la rappresenta di
fronte ai terzi ed in
giudizio, convoca e presiede
il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea dei Soci;
d)può, in
caso di urgenza, deliberare
su argomenti di competenza
del Consiglio, salvo
ratifica nella successiva
riunione;
Art.10 IL
SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il
Segretario:
a)è nominato
dal Consiglio Direttivo, su
proposta del Presidente, da
scegliersi fra i soci;
b)assiste il
Consiglio Direttivo, redige
i verbali delle relative
riunioni, cura la
conservazione della
documentazione riguardante
la vita della P.L.C.,
assicura l’esecuzione delle
deliberazioni e provvede al
normale funzionamento degli
uffici;
c)è
responsabile, insieme al
Presidente, della tenuta di
idonea documentazione dalla
quale risulta la gestione
economica e finanziaria
della P.L.C. nonché della
regolare tenuta dei libri
sociali.
Il tesoriere:
a)è nominato
dal Consiglio Direttivo, da
scegliersi fra i soci;
b)annota i
movimenti contabili della
P.L.C..
c)insieme al
presidente avalla con firma
le uscite di cassa e i
movimenti bancari oltre
cento euro.
E’ possibile
affidare i due incarichi ad
un solo socio.
Art. 11 IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio
dei Revisori dei Conti:
a)è composto
di tre membri effettivi e da
due supplenti;
b)è scelto
fra i soci ed eletto
dall’Assemblea con votazione
di norma a scrutinio
segreto;
c)dura in
carica quattro anni e tutti
i membri sono rieleggibili;
d)ha il
compito di esaminare
periodicamente ed
occasionalmente la
contabilità sociale,
riferendone all’Assemblea;
degli accertamenti
effettuati si deve fare
annotazione nell’apposito
registro.
e)può essere
invitato alle riunioni del
Consiglio Direttivo ed in
tal caso può esprimere
l’opinione sugli argomenti
all’ordine del giorno, senza
diritto di voto.
f)L’incarico
di revisore dei conti è
incompatibile con la carica
di consigliere.
Saranno
eletti i cinque soci che
avranno ricevuto il maggior
numero dei voti; i primi tre
quali membri effettivi, gli
altri due come supplenti.
I tre membri
effettivi sceglieranno fra
loro il Presidente.
In caso di
vacanza sarà nominato
effettivo il membro
supplente che ha riportato
il maggior numero di voti
nelle elezioni.
Nel caso che
non sia possibile provvedere
alle sostituzioni si
dovranno tenere nuove
elezioni per il rinnovo
dell’intero Consiglio.
ART. 12 IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(eventuale)
Il Collegio
dei probiviri:
a)è composto
di tre membri eletti, a
votazione segreta, ogni
quattro anni, dall’Assemblea
dei soci;
b)ha il
compito di controllare il
rispetto delle norme
statutarie e di giudicare
nel caso di controversia fra
i soci;
c)può
segnalare controversie che
non è in grado di decidere
al collegio dei probiviri
del comitato regionale
U.N.P.L.I., ai sensi delle
norme del proprio statuto.
ART. 13 IL
PRESIDENTE ONORARIO
(eventuale)
Il Presidente
onorario:
a)può essere
nominato dall’Assemblea dei
soci per eccezionali meriti
acquisiti in attività a
favore della P.L.C.;
b)possono
essergli affidati dal
Consiglio Direttivo
incarichi di rappresentanza
e di eventuali contatti con
altri Enti.
ART. 14 IL
COMMISSARIO ORDINARIO
Il
comitato regionale
U.N.P.L.I., di concerto con
l’Amministrazione Comunale,
può decidere il
commissariamento della
P.L.C.:
a)per
richiesta di almeno la metà
più uno dei soci membri del
Consiglio Direttivo;
b)per
richiesta di almeno la metà
più uno dei soci;
c)in caso di
inattività del Consiglio
Direttivo;
d)in caso di
irregolarità accertate nella
gestione della P.L.C.;
e)negli altri
casi previsti dallo statuto
regionale U.N.P.L.I.
Il
Commissario, nominato dal
Consiglio Regionale
U.N.P.L.I., deve entro 6
mesi indire nuove elezioni.
ART. 15
FINAZIAMENTO, PATRIMONIO ED
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’entrate
economiche con le quali la
P.L.C. provvede alla propria
attività sono:
a)quote
sociali;
b)le
elargizioni di qualsiasi
natura ed a qualunque titolo
erogato da Enti Pubblici e
Privati, dell’Unione Europea
e di organismi
internazionali.
c)i proventi
di gestione di attività e/o
di iniziative permanenti od
occasionali anche attraverso
lo svolgimento di attività
economiche di natura
commerciale, artigianale
svolte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunque
finalizzate al
raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
d)i
contributi di privati
cittadini;
e) eredità,
donazioni e legati;
Tutte le
entrate ed i proventi
dell’attività della P.L.C.
sono utilizzati e spesi per
il raggiungimento delle
finalità della P.L.C. ed
eventuali utili o avanzi di
gestione nonché fondi,
riserve o capitali durante
la vita della P.L.C. non
possono essere divisi e/o
distribuiti, neppure in modo
indiretto, ai Soci.
Il
patrimonio della P.L.C. è
costituito da beni mobili ed
immobili ricompresi
nell’inventario redatto
annualmente a cura del
Consiglio Direttivo e
verificato dal Collegio dei
revisori dei Conti.
La P.L.C., in
caso di scioglimento, ha
l’obbligo di devoluzione del
suo patrimonio ad altra
associazione che operi ai
fini di utilità sociale.
L’esercizio
finanziario della P.L.C.
inizia il 01 gennaio e
termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 16
DISPOSIZIONI GENERALI
La P.L.C.
aderisce facoltativamente
all’U.N.P.L.I. (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia)
ed al Comitato Regionale
delle Pro Loco Liguri nel
rispetto delle normative
U.N.P.L.I;
La P.L.C. ha
facoltà di redigere un suo
regolamento interno che non
contrasti con il presente
statuto.
Genova
Cornigliano Villa
Bickley-Gentile addì 26
febbraio 2010