[panel style=”panel-default”]
[panel-header]
[iconheading type=”h1″ style=”fa fa-folder-o” color=”#81d742″]STATUTO PRO LOCO CORNIGLIANO[/iconheading]
[/panel-header]
[panel-content]
Articolo 1. Denominazione – Sede
In data 26 febbraio 2010 si è costituita presso la Villa Gentile-Bickley, sede della Civica Biblioteca Guerrazzi, in Via Cervetto, 35 a Genova Cornigliano l’associazione turistica e culturale di promozione sociale denominata Pro Loco Cornigliano nel comune di Genova con sede legale presso lo studio tecnico Cartabianca Via Cornigliano 35/6 sc. A a Genova Cornigliano, di seguito anche denominata P.L.C.
L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative. La durata della PLC è da intendersi illimitata fino a scioglimento della stessa.[/panel-content]
[/panel][tabs class=”yourcustomclass”]
[tab title=”Art.2 FINALITA”]
La P.L.C. è un’associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, democratica, laica, pluralista e apartitica ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione e salvaguardia delle cose d’interesse artistico e storico particolarmente riferite alla presenza, sul territorio di Cornigliano, Coronata e Campi di un patrimonio storico monumentale rappresentato da numerose ville rinascimentali (a Cornigliano vi è la più alta concentrazione cittadina), abbazie, oratori, santuari, ecc…; la P.L.C. intende rivalorizzare e tutelare la natura e l’ambiente nelle delegazioni di Cornigliano, Coronata e Campi gravemente penalizzate, per oltre sessant’anni, dalla presenza di fabbriche altamente inquinanti; la P.L.C. promuove la cultura, l’arte e la difesa dei Diritti Civili; la P.L.C. promuove l’attività sportiva dilettantistica e l’enogastronomia nelle delegazioni di Cornigliano, Coronata e Campi nel Comune di Genova
La P.L.C. si propone per una interazione sinergica con tutte le associazioni presenti sul territorio di Cornigliano, Coronata e Campi nel Comune di Genova.
La P.L.C., nei limiti delle sue disponibilità economiche, intende effettuare donazioni a scopo di beneficenza.
La P.L.C. si prefigge anche il fine di integrare e far conoscere tra loro, attraverso un comune amore ed interesse per il territorio che li ospita, le diverse culture ed etnie presenti a Cornigliano, Coronata e Campi.
[/tab]
[tab title=”ART.3 COMPITI E OBIETTIVI”]
La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all’art.2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune di Genova, la Provincia di Genova, la Regione Liguria, l’Università di Genova, le scuole di Cornigliano, Coronata e Campi, gli Operatori Economici Corniglianesi e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:
a) Promuove la cultura dell’accoglienza e dell’informazione dei residenti e degli ospiti anche con l’apertura di appositi sportelli;
b) Organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Cornigliano, Coronata e Campi ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico e sociale;
c) Contribuisce al miglioramento della qualità della vita nelle delegazioni di Cornigliano, Coronata e Campi nel Comune di Genova.;
d) Sviluppa attività di carattere sociale;
e) Promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e può gestire circoli nell’ambito delle delegazioni di Cornigliano, Coronata e Campi.
[/tab]
[tab title=”Art. 4 PRESTAZIONI DEI SOCI”]
La P.L.C. si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. La P.L.C., in caso di particolari necessità, può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci. Tutte le cariche della P.L.C. sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate sostenute dai soci o da persone che hanno operato per la P.L.C. nell’ambito delle sue attività istituzionali.
[/tab]
[tab title=”Art.5 SOCI – DIRITTI E DOVERI”]
I soci della P.L.C. si distinguono in:
a) Soci Ordinari,
b) Soci Sostenitori,
c) Soci Onorari.
L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della P.L.C. per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa e dietro versamento della quota sociale.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune di Genova e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, trasferisti, ex residenti) possano essere interessati all’attività della P.L.C..
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della P.L.C.; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.
Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto di:
a) Voto per eleggere gli organi direttivi della P.L.C., purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;
b) Essere eletti alle cariche direttive della P.L.C.;
c) Voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti della P.L.C., purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;
d) Ricevere la tessera della P.L.C.;
e) Frequentare i locali della sede sociale;
f) Ricevere le pubblicazioni della P.L.C.;
g) Ad ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una P.L. U.N.P.L.I. in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla P.L.C. stessa.
I soci hanno il dovere di:
a) Rispettare lo statuto ed i regolamenti della P.L.C.;
b) Versare nei termini, entro l’anno solare, la quota sociale;
c) Non operare in concorrenza con l’attività della P.L.C. .
d) Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili fatta eccezione dei trasferimenti a causa di decesso del socio.
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per decesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole dell’immagine della P.L.C. o incompatibile con le attività svolte dalla P.L.C. o per procedimenti giudiziari in atto.
Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.
[/tab]
[tab title=”Art.6 ORGANI”]
Sono organi della P.L.C.:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) Il Collegio dei Probiviri (eventuale);
h) Il Presidente onorario (eventuale).
Tutte le cariche sono gratuite.
[/tab]
[tab title=”Art. 7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI”]
L’Assemblea:
a) Rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;
b) Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
c) E’ composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell’anno in cui si svolge l’assemblea;
d) E’ ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della P.L.C. (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della P.L.C.
Ogni socio esprime un voto soltanto; sono consentite due deleghe di altri soci.
L’assemblea ordinaria:
a) E’ convocata almeno una volta l’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul rendiconto consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione della relazione finanziaria preventiva (l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;
b) Deve essere convocata, entro il mese di marzo per l’approvazione del rendiconto finanziario consuntivo e preventivo;
c) Deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali,almeno trenta
giorni prima della scadenza del mandato;
d) E’ indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail, affisso nella sede della P.L.C. o all’Albo Pretorio del Comune, pubblicizzato nella bacheca sociale del sito Web della P.L.C.; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
e) E’ valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da indirsi qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
L’assemblea dei soci è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell’associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnato a mano o a mezzo posta o e-mail, pubblicato su sito web o affisso nella sede della P.L.C., o all’Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito alla richiesta scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
L’assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l’ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
[/tab]
[tab title=”Art.8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO”]
a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari (almeno cinque), stabilito dall’Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione di norma segreta dall’Assemblea stessa. Tutti i soci, iscritti da trenta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;
b) Resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
c) Si riunisce almeno quattro volte l’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;
d) Può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;
e) E’ investito dei poteri per la gestione ordinaria della P.L.C. ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea;
f) Stabilisce la quota sociale annuale da versare;
g) Predispone i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione della relazione finanziaria di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e della relazione dell’attività svolta.
I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l’intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario.
[/tab]
[tab title=”Art.9 IL PRESIDENTE”]
Il Presidente della P.L.C.:
a) E’ scelto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con votazione di norma a scrutinio segreto;
b) Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente, eletto come sopra al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente;
c) Ha la responsabilità dell’amministrazione della P.L.C., la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
d) Può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione;
[/tab]
[tab title=”Art.10 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE”]
Il Segretario:
a) E’ nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi fra i soci;
b) Assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della P.L.C., assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici;
c) E’ responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della P.L.C. nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
Il tesoriere:
a) E’ nominato dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i soci;
b) Annota i movimenti contabili della P.L.C..
c) Insieme al presidente avalla con firma le uscite di cassa e i movimenti bancari oltre cento euro.
E’ possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.
[/tab]
[tab title=”Art. 11 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI”]
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) E’ composto di tre membri effettivi e da due supplenti;
b) E’ scelto fra i soci ed eletto dall’Assemblea con votazione di norma a scrutinio segreto;
c) Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
d) Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all’Assemblea; degli accertamenti effettuati si deve fare annotazione nell’apposito registro.
e) Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l’opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.
f) L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.
In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio.
[/tab]
[tab title=”ART. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)”]
a) E’ composto di tre membri eletti, a votazione segreta, ogni quattro anni, dall’Assemblea dei soci;
b) Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;
c) Può segnalare controversie che non è in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme del proprio statuto.
[/tab]
[tab title=”ART. 13 IL PRESIDENTE ONORARIO (eventuale)”]
Il Presidente onorario:
a) Può essere nominato dall’Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della P.L.C.;
b) Possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
[/tab]
[tab title=”ART. 14 IL COMMISSARIO ORDINARIO”]
Il comitato regionale U.N.P.L.I., di concerto con l’Amministrazione Comunale, può decidere il commissariamento della P.L.C.:
a) Per richiesta di almeno la metà più uno dei soci membri del Consiglio Direttivo;
b) Per richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
c) In caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d) In caso di irregolarità accertate nella gestione della P.L.C.;
e) Negli altri casi previsti dallo statuto regionale U.N.P.L.I.
Il Commissario, nominato dal Consiglio Regionale U.N.P.L.I., deve entro 6 mesi indire nuove elezioni.
[/tab]
[tab title=”ART. 15 FINAZIAMENTO, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO”]
L’entrate economiche con le quali la P.L.C. provvede alla propria attività sono:
a)quote sociali;
b)le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da Enti Pubblici e Privati, dell’Unione Europea e di organismi internazionali.
c)i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
d) I contributi di privati cittadini;
e) Eredità, donazioni e legati;
Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della P.L.C. sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della P.L.C. ed eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della P.L.C. non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci.
Il patrimonio della P.L.C. è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell’inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei Conti.
La P.L.C., in caso di scioglimento, ha l’obbligo di devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione che operi ai fini di utilità sociale.
L’esercizio finanziario della P.L.C. inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
[/tab]
[tab title=”Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI”]
La P.L.C. aderisce facoltativamente all’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco Liguri nel rispetto delle normative U.N.P.L.I;
La P.L.C. ha facoltà di redigere un suo regolamento interno che non contrasti con il presente statuto.
[/tab]
[/tabs]